Specializzazione Sostegno Spagna

FAQ e Articoli di settore


D. Quali sono i Corsi sulle attività del sul sostegno proposti?

R. I corsi sono:

a) “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria”

b) “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Primaria”

D. Quali sono i titoli di accesso:

R. I titoli di accesso sono i Diplomi e le Lauree. Ecco l’elenco completo - Clicca Qui -

D. Qual è il costo complessivo del Corso?

R.

– Il costo complessivo del corso “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Infantil-Primaria” è di € 3.980;

– il costo complessivo del corso “Las Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en Educación Secundaria” è di € 4.980.

D. Cosa comprende tale costo?

R. Tutti i seguenti servizi:

· Disbrigo delle pratiche burocratiche in Italia ed in Spagna per l’iscrizione al Corso

· Iscrizione Corso;

· Tasse Universitarie;

· Assistenza in Italia ed in Spagna in tutte le fasi del corso con tutor dedicato

· Corso di Spagnolo (se richiesto)

· Assistenza logistica all’estero con tutor durante lo svolgimento delle attività;

· Assistenza tutoriale in lingua italiana durante gli incontri di gruppo e durante l’esame finale in Almeria;

· Eventuali traduzioni Italiano/Spagnolo di brevi comunicazioni.

· Assistenza per il disbrigo delle pratiche burocratiche in Italia per la richiesta di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna;

· Dichiarazione di valore;

· Istanza al MIUR per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito.

D. Com’è strutturato il corso?

R. Il Corso è strutturato in 4 fasi:

· Fase 1: Corso di preparazione erogato da Asuniver s.r.l. in lingua Italiana e propedeutico a quello erogato dall’Università Statale di Almeria;

· Fase 2: Modulo 1 erogato dall’Università e comune ad entrambi i corsi: in questo modulo saranno trattati tutti gli argomenti collegati alla disabilità ed ai disturbi dello sviluppo nonché alcune difficoltà di apprendimento nella scuola dell’infanzia, dell’istruzione primaria e secondaria;

· Fase 3: Modulo 2 erogato dall’Università e differenziati per corso: in questo modulo saranno trattate principalmente le difficoltà di apprendimento ed i bisogni specifici di supporto educativo nelle fasi dell’infanzia, dell’istruzione primaria e secondaria;

· Fase 4: Tirocinio di n. 300 ore.

D. Sto seguendo un corso Universitario con Mnemosine, posso iscrivermi?

R. purtroppo il corso è incompatibile con qualsiasi altro corso Universitario da chiunque proposto. Potrà iscriversi non appena concluderà il percorso già intrapreso.

D. con il corso sulle attività del sostegno posso chiedere le 150 ore?

R. la normativa sul diritto allo studio non fa alcuna differenza tra corsi Italiani e quelli esteri.

D. Il corso quando inizia e quando terminerà:

R. il corso inizierà entro qualche giorno dall’iscrizione e terminerà in Primavera 2022. Ricordiamo che l’aggiornamento delle GPS avverrà in Estate 2022.

D. Il tirocinio dovrà essere svolto in presenza nelle strutture Spagnole?

R. Il tirocinio è di 300 ore e, secondo la nota MIUR n. 7277 del 25-11-2014 affinché il titolo sia valutabile in Italia, deve essere svolto in Spagna. Tuttavia, nel pieno rispetto di tale nota e se il MIUR dovesse fornire ulteriori chiarimenti, il tirocinio potrebbe essere svolto in parte nelle strutture convenzionate ubicate nel sistema di istruzione Europeo (e quindi anche in Italia) ed in parte presso l’Università Statale di Almeria o Scuola Spagnola indicata da tale Ateneo.

La conclusione del tirocinio si svolgerà (in circa 10 giorni) presso l’Università Statale di Almeria (Spagna) e precederà l’esame finale: il tutto compatibilmente con l’emergenza sanitaria prevista a fine corso.

Ad esempio, causa pandemia in corso, gli esami finali delle Lauree, dei Corsi Universitari e dei Dottorati di ricerca ad Almeria (Spagna), attualmente si svolgono online.

D. Conseguito il titolo cosa si dovrà fare?

R. Conseguito il titolo si richiederà al Ministero Italiano l’equipollenza.

D. Il costo per l’equipollenza è compreso?

R. Il servizio è compreso nel costo complessivo del corso. L’unica spesa non compresa sono le eventuali marche da bollo (€ 16-32).

D. L’importo complessivo da versare è rateizzabile?

R. Si, alla prima rata iniziale di € 1980 seguiranno diverse rate di importo variabile e personalizzabili all’occorrenza.

D. Occorre un’approfondita conoscenza della lingua spagnola per seguire il corso?

R. Svolgiamo da 9 anni i Dottorati di ricerca in Spagna già riconosciuti in Italia dal MIUR e non occorre una conoscenza approfondita dello Spagnolo.

Tuttavia, se occorrerà, erogheremo gratuitamente un corso di Spagnolo.

D. Occorre la certificazione di lingua Spagnola?

R. Non occorre la certificazione di lingua spagnola.

D. Proponete la certificazione di lingua spagnola?

R. No. Se le occorre la certificazione di lingua spagnola ricordiamo che l’unica valutabile in Italia è quella del Cervantes che può essere conseguita in diversi Enti Italiani ad un costo di circa 140 euro.

D. Al termine del corso verrà conseguita l’abilitazione per insegnare sostegno in Italia?

R. verrà conseguito un titolo che in Spagna consente di insegnare “Apoyo” (Appoggio – Sostegno).

D. Quanto tempo occorrerà per il riconoscimento del titolo in Italia?

R. Non dipende da noi da dal MIUR.

D. Conseguendo il titolo posso inserirlo nelle domande delle GPS

R. Può inserire il titolo nonché la richiesta inoltrata al MIUR per l’equipollenza. Verrà inserito con riserva in attesa che il MIUR evade la pratica.

D. Perché il costo del corso da voi proposto è la metà rispetto a quello di altri enti?

R. Il costo è inferiore solo per una questione di correttezza: non ci sembra giusto lucrare in modo abnorme sui corsisti.

D. Proponete corsi abilitanti su posto comune? A quali costi?

R. probabilmente li proporremo da settembre 2021. I costi saranno indicati dalle Università ma si dovrebbero aggirare intorno ai 2-3.000 euro.


(Orizzonte Scuola 22.09.2021)

Sì a specializzazione sul sostegno in UNO STATO UE. Via libera a tutti i titoli negli Stati membri. Ministero deve solo comparare i titoli. Cosa significa

Il Consiglio di Stato con la Sentenza del 19/7/2021 n. 05415/2021 affronta il contenzioso riguardante l’impugnazione dei provvedimenti ministeriali di diniego del percorso formativo seguito in Romania. Un contenzioso che ha determinato plurimi pronunciamenti della giustizia amministrativa che interessano aspiranti docenti in possesso di apposita attestazione da parte dell’autorità competente sul valore legale del titolo professionale, di certificazione relativa al conseguimento del percorso psicopedagogico e di certificazione relativa alle materie sulle quali verteva la formazione ricevuta sul sostegno ma non riconosciuti conformi alla legge da parte del ministero. Il Consiglio di Stato con la sua Sentenza, ora in commento, invita il ministero, accogliendo il ricorso degli appellanti, ad attenersi, all’atto della valutazione di detta certificazione, ai principi comunitari, limitandosi dunque la discrezionalità amministrativa.

Il precedente

Il C.D.S afferma in primo luogo di richiamarsi a dei suoi precedenti affrontati esattamente dal Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198; cfr. anche sez. VI, 2 marzo 2020, n. 1521; 20 aprile 2020, n. 2495; 8 luglio 2020, n. 4380; 24 agosto 2020, n. 5173; 16 settembre 2020, n. 5467; 3 novembre 2020, n. 6774.

Il ministero è chiamato esclusivamente alla verifica comparativa dei titoli

In particolare, il Consiglio ha già precisato che “la p.a è chiamata unicamente alla valutazione indicata dalla giurisprudenza appena richiamata, cioè alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno” (Consiglio di Stato, sez. VI, 17 febbraio 2020, n. 1198).

Se è legittimo insegnare in Romania con il diploma conseguito all’estero e riconosciuto dalla p.a rumena …

deve riconoscersi il diritto di insegnare in Romania a livello di insegnamento preuniversitario in capo a coloro che, titolari di diploma di laurea conseguito all’estero e riconosciuto in Romania, abbiano frequentato e superato appositi corsi di formazione psicopedagogica, complementari al diploma, nelle specializzazioni allo stesso conformi…

…può essere legittimo insegnare anche in Italia con il titolo valido per la Romania

Difatti, affermano i giudici, alla stregua di quanto prescritto dal diritto dagli artt. 45 e 49 Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in tema di libera circolazione dei lavoratori e di libertà di stabilimento – “le autorità di uno Stato membro, quando esaminano la domanda di un cittadino di un altro Stato membro diretta a ottenere l’autorizzazione all’esercizio di una professione regolamentata, debbono prendere in considerazione la qualificazione professionale dell’interessato procedendo ad un raffrontotra, da un lato, la qualificazione attestata dai suoi diplomi, certificati e altri titoli nonché dalla sua esperienza professionale nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. Tale obbligo si estende a tutti i diplomi, certificati ed altri titoli, nonché all’esperienza acquisita dall’interessato nel settore, indipendentemente dal fatto che siano stati conseguiti in uno Stato membro o in un paese terzo, e non cessa di esistere in conseguenza dell’adozione di direttive relative al reciproco riconoscimento dei diplomi . Trattasi di procedura di valutazione comparativa necessaria per “consentire alle autorità dello Stato membro ospitante di assicurarsi obiettivamente che il diploma straniero attesti da parte del suo titolare il possesso di conoscenze e di qualifiche, se non identiche, quantomeno equipollenti a quelle attestate dal diploma nazionale” (Corte di Giustizia U.E., 6 ottobre 2015, in causa C- 298/14, Brouillard, punto 55).

Cosa deve fare il Ministero?

I giudici rilevano che dall’applicazione di tali principi il Ministero ha il dovere di esaminare la documentazione specificatamente riferita alla posizione delle parti raffrontando, alla stregua delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza europea come sopra richiamata, da un lato, la qualificazione attestata dai diplomi, certificati e altri titoli nonché dall’esperienza professionale maturata dagli interessati nel settore e, dall’altro, la qualificazione professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente. All’esito di tale procedura di valutazione comparativa, il ministero, valutato il percorso formativo seguito dai richiedenti, come attestato dai titoli esteri in proprio possesso, deve verificare se sussistono le condizioni per accogliere le istanze di riconoscimento all’uopo presentate in sede procedimentale.

Esiste l’automatismo per i titoli di formazione rilasciati in Stato membro?

“Le norme della direttiva europea 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, devono essere interpretate nel senso che impongono di riconoscere in modo automatico i titoli di formazione rilasciati in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte concomitanti, a condizione che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelle della formazione continua a tempo pieno” (Cons, St, sez. VI , n. 1198/2020). L’amministrazione avrebbe dovuto quindi valutare “la qualificazione attestata dai diplomi, certificati ed altri titoli nonché dall’esperienza professionale richiesta dalla normativa nazionale per l’esercizio della professione corrispondente” (Cons. St., sez. VI, n. 5173/2020)” (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 novembre 2020, n. 6837).

Non riconoscere la valenza del titolo acquisito all’estero per la sola diversa ragione organizzativa della p.a estera è illegittimo

Il Ministero, nel caso di specie si è limitato a riscontrare una diversa modalità di organizzazione del servizio pubblico di insegnamento sul sostegno, in Romania e in Italia, ma non ha indicato le ragioni per le quali il livello delle conoscenze e delle qualifiche comunque attestato dal titolo estero, anche ove riferito all’insegnamento nell’ambito di scuole speciali, tenuto conto della natura e della durata degli studi, non sia idoneo a soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività de qua nell’ambito dell’ordinamento italiano.